Società e contratti 01 Dicembre 2025

Società estinta e responsabilità del socio

Il socio di società di capitali cancellata risponde solo nei limiti delle somme percepite dalla liquidazione della società. Qualora convenuto in giudizio, quale successore della società, può essere condannato a rifondere le spese del processo integralmente e non nei limiti citati.

Ai sensi dell’art. 2495 c.c. disposta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.Sono passati ormai più di 10 anni da quando le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6070/2013, hanno affrontato la delicata problematica afferente agli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese sui rapporti giuridici pendenti alla data di tale cancellazione.Sul piano sostanziale si è precisato che, dopo la riforma del diritto societario, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:- l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (società di capitali) o illimitatamente (società di persone);- i diritti o i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferisce ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionabili o azionate in giudizio, e...

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