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Diritto 05 Giugno 2020

Società estinta, possibile utilizzo dei conti correnti dei soci

Secondo la Cassazione, è legittimo l'accertamento nel caso di presunzione di attribuzione di utili, anche mediante prove irritualmente acquisite.

L'accertamento ai soci dell'impresa estinta basato sui loro conti in banca è legittimo, è quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione 14.05.2020, n. 8915.
A seguito di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito di impresa a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di una società lussemburghese, società ritenuta di fatto operante in Italia, essendo titolare del 30% delle azioni di una Spa italiana, costituita da 3 soci/amministratori. Tale verifica portava all'emissione di 44 avvisi di accertamento nei confronti dei soci, con i quali venivano recuperati a tassazione ai fini Irpeg, Irpef e Irap, per gli anni dal 2002 al 2006, i loro redditi di partecipazione.
Gli stessi proponevano distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento ed avverso le conseguenziali cartelle di pagamento ed iscrizioni ipotecarie emesse da Equitalia. La Commissione tributaria provinciale, disposta la riunione dei vari procedimenti proposti distintamente, con sentenza n. 220/02/2011, respingeva i ricorsi riuniti. A loro volta, appellavano la decisione di primo grado innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che confermava integralmente la decisone di primo grado rigettando l'appello. I secondi giudici hanno ritenuto che, benché la verifica fiscale e l'azione impositiva riguardassero la società avente sede formale in Lussemburgo, ma di fatto operante in Italia, la successiva cancellazione della società italiana dal Registro dell'Imprese giustificava comunque, ai sensi dell'art. 2495, c. 2 C.C., l'azione del Fisco creditore nei confronti dei suoi soci e la notifica degli avvisi presso l'ultima sede della società. Oltretutto, è riconfermato il costante orientamento secondo cui nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale (o a base familiare), è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell'anno in cui sono conseguiti, e sempre che il socio non dimostri che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società. Tale presunzione non è in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario.
Inoltre, la richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti bancari non implica, in assenza di previsioni specifiche e di autorizzazione, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, a meno che dagli stessi ne derivi un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio; ciò in quanto in materia tributaria non vige il principio dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita e in quanto la tutela dei diritti fondamentali prevale sempre e in ogni caso anche rispetto all'esercizio di potere amministrativo. Inoltre, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti.
La Corte ribadisce, infatti, il principio secondo cui: "In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti”, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, c. 1, n. 2.