Società in liquidazione: l’insolvenza non è solo nei numeri
La Cassazione chiarisce che la mera capienza patrimoniale non esclude l’insolvenza: decisivi sono i tempi e le concrete possibilità di realizzo dell’attivo.
Con l’ordinanza 20.03.2026, n. 6666 la Cassazione torna sul tema dell’accertamento dello stato di insolvenza nelle società in liquidazione, precisandone i criteri applicativi e, soprattutto, i limiti operativi. Il caso prende le mosse da una società che, dopo la notifica dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte di un creditore, aveva deliberato il proprio scioglimento e l’avvio della liquidazione volontaria. Tale scelta aveva indotto la Corte d’appello a ritenere applicabile il criterio “statico” di accertamento dell’insolvenza, escludendone la sussistenza in ragione della capienza patrimoniale. La Corte d’appello aveva infatti valorizzato il dato aritmetico, evidenziando un attivo superiore ai debiti e ritenendo pertanto insussistente lo stato di insolvenza; la Cassazione interviene correggendo questa impostazione, ribadendo un principio noto ma spesso disatteso nella prassi e cioè che, quando la società è in liquidazione, il criterio di accertamento dell’insolvenza assume natura “statica”, ma ciò non significa che possa essere ridotto a una mera comparazione contabile tra attivo e passivo. Il giudice deve verificare se il patrimonio sia effettivamente idoneo a garantire il soddisfacimento dei creditori, tenendo conto non solo del valore teorico dei beni, ma anche delle concrete possibilità di realizzo e dei tempi necessari per la liquidazione.In questa prospettiva, la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo...