Società e contratti 28 Dicembre 2024

Società tra avvocati, disciplina e linee guida

L’art. 4-bis L. 247/2012, ossia la legge professionale forense, disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria, anche unipersonale (parere CNF 19.02.2021, n. 17).

L’esercizio della professione forense è consentito anche in forma societaria mediante le consuete forme (società di persone, società di capitali e società cooperative) da iscriversi in una sezione speciale dell’Albo forense tenuto dall’ordine territoriale della sede della società. I soci della società tra avvocati (STA) possono essere persone fisiche o persone giuridiche purché: - almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentato da avvocati iscritti all’albo, oppure avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in altri albi (per esempio, una STA potrebbe essere costituita da un avvocato, un commercialista e un consulente del lavoro purché l’oggetto sociale sia multidisciplinare). La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;- non siano società fiduciarie, trust o interposte persone.In una società tra professionisti (STP) vi possono anche essere soci uno o più avvocati, ma non come professionisti, bensì come soci di capitale e, quindi, in una STP multidisciplinare l’oggetto sociale non può prevedere anche l’esercizio dell’attività forense. Pertanto, l’unica forma societaria utilizzabile dagli avvocati è la STA.Inoltre, non è possibile costituire una società tra professionisti multidisciplinare, ossia con un oggetto sociale che preveda l’esercizio di una pluralità di professioni, se tra i soci non vi sia almeno un professionista per ciascuna...

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