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Enti locali
21 Giugno 2022
Soggettività passiva dei Comuni e poteri pubblico-autoritativi
Con 2 risposte di segno opposto, le Entrate fomentano dubbi sull’applicazione dell’Iva delle entrate comunali. Non c’è una posizione netta sulla prevalenza della sostanziale posizione di pubblica autorità rispetto alla forma contrattuale.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta a 2 interpelli pubblicati a pochi giorni l’uno dall’altro (nn. 194/2022 e 322/2022), torna ad occuparsi della soggettività passiva IVA degli enti locali, a riprova di quanto sia complessa l’applicazione dell’imposta nel ristretto ambito degli enti pubblici.
Quando si affronta il tema della rilevanza Iva delle entrate comunali diverse dai tributi, l’aspetto determinante da inquadrare è quello della veste che l’ente locale assume a fronte della pretesa economica nei confronti del “cliente” per la cessione od il servizio reso.
Come, da sempre, impone la norma comunitaria (e dal 2012 anche quella nazionale per effetto della modifica intervenuta nell’art. 4, c. 5, D.P.R. 633/1972), “Gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”. Cosicché è stabilita la deroga al principio secondo cui chiunque esercita un’attività economica in modo indipendente è considerato soggetto passivo “indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”.
In ambedue i casi affrontati dall’Agenzia delle Entrate su specifici quesiti...