Accertamento, riscossione e contenzioso
14 Febbraio 2026
Solo l’avviso di ricevimento prova la notifica ex art. 140 c.p.c.
Per la Cassazione (ord. 4.11.2025, n. 29077) la prova della notifica ex art. 140 c.p.c. è data con l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D., non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione.
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento, eccependo la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento, per violazione dell'art. 140 c.p.c. Il giudizio giungeva davanti alla Corte di Cassazione che accoglieva le ragioni del contribuente.Il Giudice di Legittimità ricordava che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, c. 2 Cost.) dell'art. 8 L. 890/1982, esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., S.U., 15.04.2021, n. 10012).Anche ove la notifica sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall'indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte...