In un’ottica di semplificazione e razionalizzazione delle somme e dei valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in ossequio alle indicazioni dell’art. 5, c. 1, lett. e) L. 9.11.2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), l’art. 3, c. 1, lett. b), n. 2.1 D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 ha sostituito il secondo periodo del c. 3 dell’art. 51 del Tuir. Il primo periodo del citato c. 3 richiama espressamente l’art. 9 del Tuir, identificando il criterio del valore normale quale criterio generale di determinazione dei valori ceduti dal datore di lavoro al dipendente in costanza del rapporto di lavoro. Con particolare riferimento ai beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, il secondo periodo del menzionato c. 3, nella previgente formulazione, indicava quale specifico criterio di individuazione del valore da assegnare ai suddetti beni o servizi il prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale criterio, nel tempo, è divenuto inidoneo a regolare fattispecie sempre più diverse ed eterogenee tra loro, in un mercato dei beni e servizi in costante evoluzione. Con l’intervento normativo è stato modificato il criterio di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti,...