Il ricorso dell’azienda agli ammortizzatori sociali o ancora l’avvio della procedura di licenziamento collettivo impongono notoriamente l’obbligo per il datore di lavoro di consultare o comunque informare le rappresentanze sindacali. Al di là delle casistiche citate esistono tuttavia una serie di altre situazioni dove il datore di lavoro è tenuto a informare RSA - RSU o, comunque, le rappresentanze sindacali territoriali. Analizziamo la questione in dettaglio.Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati - Il datore di lavoro è tenuto (art. 1-bis D.Lgs. 152/1997) a informare il dipendente dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati che forniscono le indicazioni rilevanti per:- assunzione o conferimento dell’incarico;- gestione o cessazione del contratto;- assegnazione di compiti o mansioni;- sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. In tali casi il datore di lavoro deve integrare l’informativa (da fornire prima dell’inizio dell’attività lavorativa) con le istruzioni in merito alla sicurezza dei dati e l’aggiornamento del registro dei trattamenti. La comunicazione delle informazioni dev’essere effettuata anche alle RSA - RSU e, in assenza di queste, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.Contratti a termine - A norma dell’art. 19, c. 5 D.Lgs. 81/2015 il...