Diritto del lavoro e legislazione sociale 31 Gennaio 2025

Somministrazione di lavoro: novità sulle risorse dei fondi bilaterali

Gli ultimi interventi normativi sono intervenuti anche in materia di somministrazione di lavoro, revisionando l’istituto e introducendo alcune novità. Di seguito, in particolare, si analizzano le modifiche apportate all’art. 12 D.Lgs. 276/2003.

Con la L. 17.12.2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, fra i molti aspetti, sono integrate alcune disposizioni riguardanti la somministrazione di lavoro. Tra le novità introdotte, spiccano le modifiche apportate dal Legislatore all’art. 12 D.Lgs. 276/2003, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 dell’intervento normativo summenzionato.Nel dettaglio, si è disposto che “All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle disposizioni del comma 3”.In altri termini, si prevede oggi una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro, ossia di quelle somme accantonate grazie alla contribuzione, gravante in capo alle agenzie, prevista dall’art. 12 D.Lgs. 276/2003.Per dovere di precisione, si ricorda quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12 sopra...

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