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Lavoro 03 Settembre 2018

Somministrazione fraudolenta di manodopera


Il D.L. 12.07.2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9.08.2018, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11.08.2018, n. 186, ha reintrodotto nel nostro ordinamento il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera che era stato abrogato con il D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 in attuazione della legge delega 183/2014 (c.d. Jobs Act). Al capo IV (Somministrazione di lavoro) del D.Lgs. 81/2015 viene introdotto l'art. 38-bis che così recita: “Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”. L'art. 18 D.Lgs. 276/2003 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro (c.d. somministrazione abusiva) e il corrispondente utilizzo di lavoratori somministrati da soggetti non autorizzati (c.d. utilizzazione illecita). L'introduzione dell'art. 38-bis ripropone il reato della "somministrazione fraudolenta", ossia quella posta in essere con la specifica finalità di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Al netto delle difficoltà di provare il reato di somministrazione fraudolenta, essendo richiesto l'accertamento del...

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