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Lavoro 13 Marzo 2019

Somministrazione fraudolenta e preclusioni dell'accertamento ispettivo


Con due recenti circolari, la n. 3 e la n. 4 del 2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo e chiarito aspetti relativi alla somministrazione fraudolenta e alle preclusioni dell'accertamento ispettivo. La L. 96/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha reintrodotto all'art. 38-bis D.Lgs. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta, che si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Questo illecito è punito con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, restando tuttavia ferma l'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. 276/2003 che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita. La circolare INL n. 3/2019 ha chiarito che il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell'ambito di distacchi di personale che comportino un'elusione della disciplina di cui all'art. 30 D.Lgs. 276/2003 ovvero ipotesi di distacco transnazionale non autentico ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 136/2016. Per esempio, potrà essere contestata una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per...

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