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Diritto
24 Febbraio 2020
Sopraelevazioni negate se si pregiudicano le condizioni dell'edificio
Le condizioni statiche costituiscono un limite all'esistenza stessa del diritto e non l'oggetto di verifica e di consolidamento per il futuro esercizio del diritto stesso.
La Cassazione civile, Sez. II, nella sentenza 29.01.2020, n. 2000, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato come "sopraelevazione", agli effetti dell'art. 1127 C.C., il manufatto dell'altezza variabile da m. 2,10 a m. 2,40 realizzato sulla terrazza di copertura dell'edificio condominiale, vano avente una superficie di mq 42. La sopraelevazione di edificio condominiale è, infatti, costituita dalla realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche. La nozione di sopraelevazione comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.
L'art. 1127 C.C. sottopone, poi, il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell'edificio e dall'aspetto architettonico dell'edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti. Il limite segnato dalle condizioni statiche si intende, in particolare, come espressivo di un divieto...