Imposte dirette 19 Novembre 2024

Sopravvenienze attive e Codice della crisi d’impresa

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 13.11.2024, n. 222, ha chiarito che le sopravvenienze attive sono detassate anche nelle procedure previste dal Codice della crisi.

Le sopravvenienze attive emerse dall'attuazione di un piano di risanamento attestato, regolamentato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 88, c. 4-ter del Tuir a patto che il contribuente pubblichi il piano stesso sul Registro delle Imprese.Il caso specifico ha riguardato una società messa in stato di liquidazione, in occasione dell'approvazione del bilancio 2021, dal quale sono emerse perdite superiori al capitale sociale. Nell’ambito della procedura di liquidazione avviata, il relativo piano di risanamento (da realizzare ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 14/2019, ovvero nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.07.2022) porterebbe a una riduzione di debiti verso terzi, con conseguente emersione di sopravvenienze attive. In considerazione di ciò, in sede d’interpello, è stato chiesto di chiarire la possibilità di applicare alle sopravvenienze attive derivanti dalla procedura il disposto dell'art. 88, c. 4-ter del Tuir.Il dubbio nasce dal fatto che il piano di risanamento attestato che intenderebbe attuare la società è disciplinato dall’art. 56 del citato Codice della crisi e non dall’art. 67, lett. d) L.F. come, viceversa, previsto dall’art. 88 del Tuir. Com’è noto, infatti, sulla base di quest’ultima disposizione, in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero piano attestato (ex art. 67, c. 3, lett. d)...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.