Diritto del lavoro e legislazione sociale 03 Dicembre 2024

Sorveglianza a distanza possibile solo per il datore di lavoro

Con nota 25.09.2024, prot. 7020 l’Ispettorato Nazionale ha chiarito che la conservazione e l’accesso alle immagini o ai dati derivanti da controllo a distanza può avvenire esclusivamente a cura del datore di lavoro e non anche di soggetti terzi.

È noto che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) impone che in caso di possibile controllo a distanza dell’operato dei lavoratori, lo stesso è ammissibile solo in presenza di accordo sindacale con la RSU o RSA ed è consentito per casi ben specificati quali:- esigenze organizzative e produttive;- per la sicurezza del lavoro;- per la tutela del patrimonio aziendale.In caso di assenza di RSU o RSA o comunque in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti che determinano possibile controllo a distanza possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.La nota INL 25.09.2024, prot. 7020 interviene in casi che pure si stanno verificando, nei quali l’istanza per l’autorizzazione al controllo a distanza non interviene a cura del datore di lavoro, ma di soggetti terzi; nello specifico viene esemplificato il caso in cui in autotrasporto l’istanza viene presentata dal soggetto committente che a tutela del carico chiede che siano installati (e autorizzati) impianti GPS sui mezzi del trasportatore fornitore del servizio (vettore), ma altra fattispecie che pure sta interessando gli uffici territoriali è quando l’istanza per l’installazione di impianti di videosorveglianza viene presentata da aziende di impiantistica e verifica degli allarmi e delle immagini che ne scaturiscono.La Nota citata riporta testuale: “... del provvedimento autorizzativo dell’INL beneficerebbe il soggetto terzo...

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