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Lavoro 14 Giugno 2023

Sorveglianza sanitaria: a rischio la sicurezza dei lavoratori?

Il D.L. 48/2023 ha esteso la possibilità di nominare il medico competente sulla base della valutazione del rischio e non solo nei casi previsti dalla legge. Questa estensione, tuttavia, potrebbe nascondere una zona d’ombra.

Il Decreto Lavoro, come ribadito in più occasioni, non ha rivoluzionato le disposizioni del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), ma le ha semmai razionalizzate, focalizzando l’attenzione su aspetti strategici per salute e sicurezza in ambiente di lavoro.

La modifica forse più incisiva riguarda le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria: con l’art. 14, infatti, il legislatore estende ad ogni datore di lavoro la possibilità di individuare la figura del medico competente e attivare la sorveglianza sanitaria in azienda; questo passaggio tuttavia è possibile solo qualora ne emerga la necessità oggettiva e concreta dalla valutazione del rischio, che deve essere preventivamente condivisa con il medico stesso.
Nonostante lo scopo della misura sia quello di garantire condizioni di lavoro sicure non solo per prevenire infortuni, ma anche per preservare il buono stato di salute dei lavoratori (in un mondo del lavoro sempre più caratterizzato dalla presenza di rischi trasversali, psicosociali e per la salute dei lavoratori), la misura non è stata recepita con entusiasmo da tutti gli interlocutori.
Confindustria, in un documento di approfondimento presentato in concomitanza della pubblicazione del testo del decreto in Gazzetta Ufficiale, ha sollevato 2 aspetti: il rispetto della privacy dei lavoratori e il principio di equità delle nuove misure introdotte dal legislatore.
In termini di privacy, le nuove disposizioni si scontrano con quanto stabilito dall'art. 41, c. 3, lett. c) D.Lgs. 81/2008, che non consente le visite mediche nei casi vietati dalle leggi; per di più, la sorveglianza sanitaria opera in deroga al divieto generale di accertamenti sull'idoneità e sulle infermità del lavoratore, così come previsto dall’art. 5 L. 300/1970.
A parere di chi scrive, tuttavia, qualora la valutazione del rischio rilevi la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria, motivando oggettivamente la decisione assunta, i limiti previsti dai riferimenti di cui sopra vengono a mancare proprio per disposizioni normativa e quindi il lavoratore non può appellarsi a un abuso di esercizio da parte del datore di lavoro: le disposizioni atte a tutelare la salute e la sicurezza “superano” le disposizioni in materia di privacy, garantendone tuttavia il rispetto.
In termini di equità, invece, Confindustria rileva che l’estensione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi ha l'effetto di comprimere in modo indeterminato quanto previsto dalla L. 300/1970 e determinare criticità sulla responsabilità penale del datore di lavoro.
Inoltre, la necessità o meno di attivare le procedure di sorveglianza sanitaria è rimandata alla valutazione del singolo medico con cui l’azienda si è confrontata, impedendo di individuare in maniera univoca e certa il reale bisogno. Anche in questo caso, tuttavia, a parere di chi scrive le perplessità sollevate trovano poco fondamento, in funzione del fatto che il giudizio del medico, impugnabile dagli ispettori e dalla commissione medica, dovrà necessariamente avere carattere oggettivo e concreto, scongiurando eventuali impugnative.

Possiamo pertanto asserire che le misure messe in campo dal legislatore in materia di sorveglianza sanitaria sono contraddistinte da carattere positivo e da un occhio attento all’evoluzione del mercato del lavoro, che necessita di flessibilità normativa anche dal punto di vista della salute e sicurezza in ambiente di lavoro.