Diritto del lavoro e legislazione sociale 08 Gennaio 2024

Sospensione cautelare nel procedimento disciplinare

In sede di apertura del procedimento disciplinare, il datore di lavoro può disporre la sospensione cautelare del rapporto di lavoro. Salvo diverse disposizioni del CCNL applicato, la stessa non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione.

Nell’ambito del procedimento disciplinare correlato al rapporto di lavoro dipendente, il datore di lavoro può disporre la sospensione cautelare della prestazione lavorativa. Tale istituto, non riconducibile all’alveo dell’art. 7 L. 20.05.1970, n. 300, rientra nel legittimo potere organizzativo e direttivo garantito, a mente dell’art. 41 della Costituzione, del datore di lavoro e consente a quest’ultimo di allontanare temporaneamente il prestatore d’opera dalla propria sede di lavoro per impedirne l’inquinamento di eventuali prove e/o per tutelare l’incolumità degli altri lavoratori o la sicurezza degli impianti. Non godendo di una specifica disciplina legale, la sospensione cautelare è generalmente regolamentata dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro e, salvo diversamente previsto da quest’ultimo, non priva il lavoratore del diritto alla percezione della retribuzione. Di converso, dunque, è affidata alle parti sociali l’eventuale previsione della sospensione dell’obbligazione retributiva e, conseguentemente, di quella contributiva. Sinteticamente è possibile affermare che la sospensione cautelare: è accusabile dal lavoratore nelle ipotesi di gravi inadempienze o, comunque, nei casi in cui è ritenuto opportuno un allontanamento temporaneo dal luogo di lavoro; non rientra nella procedimentalizzazione prevista dall’art. 7...

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