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Diritto 17 Ottobre 2022

Sospensione condizionale della pena e termine obbligo risarcitorio

Il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincide con la data del passaggio in giudicato di quest’ultima o con la scadenza del termine (5 o 2 anni) previsto dall’art. 163 c.p.?

La giurisprudenza di legittimità è divisa sulla soluzione del problema essendosi negli anni formati 2 diversi orientamenti. Secondo un primo indirizzo, il termine entro il quale il condannato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo coincide con quello del passaggio in giudicato, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile; secondo l’opposto orientamento, invece, il termine ultimo entro il quale adempiere coinciderebbe con quello di 5 o 2 anni previsto dall’art. 163 c.p., atteso che la legge prende in considerazione tale periodo di tempo per valutare se il comportamento tenuto dal condannato lo rende meritevole del beneficio. Intervenute sul punto le Sezioni Unite (Cass. Pen. 5.10.2022, n. 37503), discostandosi parzialmente dagli orientamenti di cui sopra, hanno individuato la soluzione: il termine che il giudice deve fissare per l’adempimento degli obblighi è stato individuato dal legislatore quale momento ultimo trascorso il quale il beneficio della sospensione condizionale della pena debba essere revocato in caso di mancata ottemperanza; il termine svolge quindi un ruolo centrale all’interno della fattispecie; il rapporto principale a cui è collegato l’obbligo risarcitorio non è qualificabile come rapporto di diritto privato ma di diritto pubblico, perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia...

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