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Diritto
13 Novembre 2020
Sospensione dall'attività anche dopo la definizione agevolata
La sanzione accessoria nei confronti dell'attività commerciale per violazione ripetuta degli obblighi di emissione degli scontrini non è pregiudicata dall'adesione volontaria avente ad oggetto tali violazioni.
In materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, è opportuno tener presente il dispositivo contenuto nell’art. 12, c. 2, D.Lgs. 471/1997, che dispone la sospensione della licenza o anche solo dell’autorizzazione all'esercizio, oppure dell'esercizio dell'attività medesima, quando nel corso di un quinquennio sono accertate 3 distinte violazioni degli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o degli scontrini fiscali. La disposizione assume un carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art.16, c. 3, D.Lgs. 472/1997, con la conseguenza che l'irrogazione della sanzione accessoria (sospensione) non può in nessun caso essere oggetto di preclusione per effetto di quest’ultima disposizione, ancorché in essa sia previsto che la definizione agevolata delle sanzioni comporta impedimento all'irrogazione di sanzioni accessorie.
Quella che all’apparenza emerge come una palese contraddizione, ha trovato una complessa interpretazione nella sentenza n. 23870 del 29.10.2020 della Cassazione. Il caso riguarda l'esercizio del potere sospensivo nella particolare ipotesi di un'avvenuta definizione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 472/1997 che così si esprime: “Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ...possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari...