Ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante è legittima:
quando ricorrono circostanze speciali che impediscono temporaneamente la prosecuzione dei lavori e che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, come ad esempio la sospensione per la necessità dello studio ed approntamento di varianti in corso d'opera dovute a nuove situazioni impreviste e che non erano ipotizzabili in sede di progetto né in sede di consegna lavori;
per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
per cause imprevedibili o di forza maggiore, come ad esempio il ritrovamento di reperti archeologici e le avverse condizioni climatiche.
Inoltre, dalla lettura della norma si evince chiaramente che il limite massimo della durata della sospensione legittima, senza indennità per l'appaltatore, può essere massimo di 6 mesi nel caso in cui la sospensione sia disposta per ragioni di necessità o di interesse pubblico. Pertanto, allorché la sospensione sia disposta per motivi diversi rispetto a quelli richiamati dall'art. 107 D.Lgs. 50/2016 è da considerarsi illegittima e dà diritto all'appaltatore a richiedere il risarcimento del danno patito, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 C.C. La giurisprudenza, pertanto, riconosce...