La sospensione dei lavori di cui all’art. 14 D.Lgs. 81/2008, per come è stata modificata dalla L. 215/2022 (di conversione del D.L. 21.10.2021, n. 146), è un atto che probabilmente costituisce un unicum nel panorama giuridico sanzionatorio. Unisce l’ipotesi sanzionatoria di origine amministrativa (per lavoro nero) a quella per violazioni in materia di salute e sicurezza, che invece hanno un "sottostante" di carattere penale.
Questa natura ibrida dell’atto, che (sottolineiamo) è richiesto essere unico, comporta già in fase di impugnazione una doppia via; infatti, la parte di sospensione per lavoro nero è impugnabile in via amministrativa; invece non lo è la parte di sospensione per motivazioni riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza che, ove non si chiuda con la procedura agevolata ex artt. 20 e 21 D.Lgs. 758/1994, lascia scaturire giudizio penale. L’Ispettorato si è da ultimo espresso sulle sorti del provvedimento di sospensione, a seguito di archiviazione della notizia di reato su cui la sospensione si basa da parte del GIP, precisando che in tal caso il provvedimento di sospensione “decade”.
Pare, a onore del vero, un'inversione dei termini della questione; riassumendo molto velocemente il funzionamento del procedimento "ex 758" che serve a porre rimedio alle violazioni di sicurezza (e che sottostà alla sospensione per sicurezza), l’ispettore impartisce una prescrizione che, ove adempiuta, comporta la revoca della sospensione e l’ammissione al pagamento della contravvenzione in misura ridotta. Dopo il pagamento della sanzione si completerà l’invio degli atti alla Procura competente che sottoporrà al GIP la richiesta (di fatto automatica) di archiviazione.
Solo in questa fase il GIP emette, con tempi non sempre celeri, un decreto di archiviazione che per quanto di nostra esperienza, non viene trasmesso (se non su espressa richiesta, da gennaio 2023 con apposito flag sul portale delle Comunicazioni di reato) all’organo di PG agente. Pertanto, la nota 642/2023, nel sancire che il provvedimento di sospensione in materia di sicurezza "decade" dopo l’archiviazione del GIP, pare rappresentare una realtà piuttosto scolastica: il provvedimento è revocato da parte della PG procedente ben prima, all’atto dell’adempimento alla prescrizione e del pagamento delle sanzioni.
Né la particolare circostanza che nessun adempimento viene messo in atto per adeguare la sicurezza, perché per esempio il datore di lavoro decide di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad esempio, un cantiere) acquista rilievo, essendo una delle modalità previste (art. 15 D. Lgs. 124/2004, c.d. condotta esaurita) di estinzione della violazione e ammissione al pagamento in misura ridotta e pertanto porta di per sé alla decadenza del provvedimento di sospensione ben prima della pronuncia di archiviazione del GIP ed anzi ne è condizione.
La nota, invece, ha un pregio: chiarire che anche quando si esaurisce la vicenda penale sottostante alla sospensione dei lavori, rimane in piedi l’eventuale parte (amministrativa) del medesimo provvedimento riguardante il lavoro nero: più precisamente, ove pure si sia proceduto a revoca per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari tramite il pagamento della sanzione pari al 20%, il provvedimento rimane "vivo" al fine di consentire il pagamento della rimanente sanzione (maggiorata).
In definitiva, l’archiviazione del GIP successiva a esito positivo dell’intervento ispettivo con gli strumenti ex 758 (prescrizione, ottemperanza, pagamento, trasmissione atti al PM e conseguente archiviazione da parte del GIP) non ha particolare effetto sulla sospensione, già revocata dai procedenti o decaduta sulla scorta delle vicende di sicurezza sottostanti; l’eventuale inottemperanza a prescrizione porta a notizia di reato pura, sulla scorta della quale il Pubblico Ministero richiederà il rinvio a giudizio e si apre una fase processuale che nulla ha più a che vedere con la procedura agevolata ex 758 e i cui esiti (sentenza più che archiviazione del GIP, possibile ma rara) avranno riflesso anche sulla sospensione.
Questa natura ibrida dell’atto, che (sottolineiamo) è richiesto essere unico, comporta già in fase di impugnazione una doppia via; infatti, la parte di sospensione per lavoro nero è impugnabile in via amministrativa; invece non lo è la parte di sospensione per motivazioni riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza che, ove non si chiuda con la procedura agevolata ex artt. 20 e 21 D.Lgs. 758/1994, lascia scaturire giudizio penale. L’Ispettorato si è da ultimo espresso sulle sorti del provvedimento di sospensione, a seguito di archiviazione della notizia di reato su cui la sospensione si basa da parte del GIP, precisando che in tal caso il provvedimento di sospensione “decade”.
Pare, a onore del vero, un'inversione dei termini della questione; riassumendo molto velocemente il funzionamento del procedimento "ex 758" che serve a porre rimedio alle violazioni di sicurezza (e che sottostà alla sospensione per sicurezza), l’ispettore impartisce una prescrizione che, ove adempiuta, comporta la revoca della sospensione e l’ammissione al pagamento della contravvenzione in misura ridotta. Dopo il pagamento della sanzione si completerà l’invio degli atti alla Procura competente che sottoporrà al GIP la richiesta (di fatto automatica) di archiviazione.
Solo in questa fase il GIP emette, con tempi non sempre celeri, un decreto di archiviazione che per quanto di nostra esperienza, non viene trasmesso (se non su espressa richiesta, da gennaio 2023 con apposito flag sul portale delle Comunicazioni di reato) all’organo di PG agente. Pertanto, la nota 642/2023, nel sancire che il provvedimento di sospensione in materia di sicurezza "decade" dopo l’archiviazione del GIP, pare rappresentare una realtà piuttosto scolastica: il provvedimento è revocato da parte della PG procedente ben prima, all’atto dell’adempimento alla prescrizione e del pagamento delle sanzioni.
Né la particolare circostanza che nessun adempimento viene messo in atto per adeguare la sicurezza, perché per esempio il datore di lavoro decide di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad esempio, un cantiere) acquista rilievo, essendo una delle modalità previste (art. 15 D. Lgs. 124/2004, c.d. condotta esaurita) di estinzione della violazione e ammissione al pagamento in misura ridotta e pertanto porta di per sé alla decadenza del provvedimento di sospensione ben prima della pronuncia di archiviazione del GIP ed anzi ne è condizione.
La nota, invece, ha un pregio: chiarire che anche quando si esaurisce la vicenda penale sottostante alla sospensione dei lavori, rimane in piedi l’eventuale parte (amministrativa) del medesimo provvedimento riguardante il lavoro nero: più precisamente, ove pure si sia proceduto a revoca per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari tramite il pagamento della sanzione pari al 20%, il provvedimento rimane "vivo" al fine di consentire il pagamento della rimanente sanzione (maggiorata).
In definitiva, l’archiviazione del GIP successiva a esito positivo dell’intervento ispettivo con gli strumenti ex 758 (prescrizione, ottemperanza, pagamento, trasmissione atti al PM e conseguente archiviazione da parte del GIP) non ha particolare effetto sulla sospensione, già revocata dai procedenti o decaduta sulla scorta delle vicende di sicurezza sottostanti; l’eventuale inottemperanza a prescrizione porta a notizia di reato pura, sulla scorta della quale il Pubblico Ministero richiederà il rinvio a giudizio e si apre una fase processuale che nulla ha più a che vedere con la procedura agevolata ex 758 e i cui esiti (sentenza più che archiviazione del GIP, possibile ma rara) avranno riflesso anche sulla sospensione.
