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Diritto 14 Novembre 2019

Sospensione del contratto di factoring nel concordato

Il Tribunale di Benevento, con decreto 10.10.2019, ha affrontato il tema nell'ambito di una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 169-bis L.F., il debitore, unitamente al ricorso di cui all'art. 161 L.F. ovvero successivamente al medesimo, può presentare un'istanza al Tribunale (ovvero al giudice delegato, dopo il decreto di ammissione) al fine di essere autorizzato, con decreto motivato, sentito l'altro contraente e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Nel caso in esame, il Tribunale di Benevento ha autorizzato il debitore a sciogliersi dal contratto di factoring pendente alla data di apertura della procedura concordataria, sulla base delle considerazioni che seguono. In primo luogo, il Collegio campano rileva che, da un punto di vista strettamente letterale, l'art. 169-bis L.F. parla di contratti in corso di esecuzione, sottintendendo un concetto diverso da quello espresso dall'art. 72 L.F. (che menziona il contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti) in quanto non richiede che entrambe le parti debbano ancora adempiere alle proprie obbligazioni, ma solo che almeno una delle parti debba completare la propria. Dal combinato disposto del primo e dell'ultimo comma dell'art. 169-bis L.F., prosegue il Tribunale, è altresì possibile desumere che tutte le categorie di contratti, a eccezione di quelli esclusi, possono essere oggetto di richiesta di risoluzione. La ratio giustificatrice dell'istituto...

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