I contenuti della nota richiamata hanno chiarito un ulteriore aspetto applicativo del provvedimento, recentemente modificato dalla L. 215/2021 di conversione del D.L.146/2021: in tale contesto il Legislatore, abbassando la soglia percentuale di lavoro nero che comporta la sospensione imprenditoriale (dal 20% al 10% del personale occupato), ha precisato che tale sanzione non è applicabile all’imprenditore che occupa in nero l'unico lavoratore, derogando di fatto alle disposizioni generali.
Tuttavia, al di fuori di questo contesto, la nuova versione dell’art.14, D.Lgs. 81/2008 ha introdotto ulteriori inadempimenti che comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR),
- mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione.
Pertanto, l’occupazione in nero dell'unico lavoratore è solo un aspetto di una condizione di potenziale insicurezza ben più ampia; questo implica che la sospensione potrebbe scattare nel momento in cui il datore di lavoro è inadempiente rispetto a ulteriori adempimenti sanzionati in tal senso.
Pertanto, una società composta da almeno 2 soci per cui sono stati gestiti correttamente gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza non subirà sospensione, mentre un’azienda individuale - non tenuta ad alcun adempimento - si troverà con la saracinesca temporaneamente abbassata.
Come è possibile evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale? Sicuramente rispettando gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro, ma anche mediante alcuni accorgimenti in relazione alla corretta gestione documentale connessa agli adempimenti previsti dal D. Lgs.81/2008. Si fornisce di seguito una breve check list di riferimento:
- DVR munito di data certa o, in caso di più sedi operative, frontespizio dello stesso (corredato di firme e data certa);
- documentazione attestante l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, corredata di nomina a RSPP esterno (ex art.32, D. Lgs. 81/08), interno o RSPP datore di lavoro (allegato attestato frequenza corso di formazione ex art.34, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 21.12.2011);
- manuale d'uso delle attrezzature di lavoro, da cui si evinca che i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo non sono stati modificati o rimossi;
- piano di emergenza ed evacuazione (PEE) obbligatorio ex art. 43, D.Lgs. 81/2008 per le aziende con 10 o più dipendenti e per quelle che svolgono attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- POS, obbligatorio nei cantieri di lavoro temporaneo;
- ricevuta di consegna DPI anti caduta ai lavoratori che svolgono attività in quota oltre i 2 metri da terra, ove non siano presenti misure di protezione collettiva;
- notifica preventiva agli organi di vigilanza di lavori che possono comportare un rischio connesso all'amianto;
- elenco provvedimenti preventivi adottati per l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- registro delle attività di addestramento (obbligatorio dal 21.12.2021 ex L. 215/2021), previsto per le attività con obbligo di esercitazione pratica.
