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Lavoro 17 Aprile 2023

Sospensione e decreto penale di archiviazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il 6.04.2023, ha pubblicato la nota n. 642 nella quale si occupa della decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale ex art. 14, c. 16 D.Lgs. 81/2008.

Su sollecitazione dei propri Uffici Territoriale, l’INL interviene riguardo alla decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14, c. 16 D.Lgs. 81/2008. L’INL si concentra, in particolare, su alcune fattispecie che ricorrono all’atto dell’emissione da parte del Giudice penale del decreto di archiviazione per l'estinzione, a esito della procedura di cui agli artt. 20 e 21 D.Lgs. 758/1994, delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione della sospensione di cui all’art. 14, c. 1. L’Ispettorato, acquisito il parere concorde del Ministero del Lavoro (nota 29.03.2023, prot. 2884), fornisce i chiarimenti richiesti integrando quanto già indicato con la circolare n. 3/2021. L’art. 14, c. 16 testualmente recita: “l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e 21 D.Lgs. 19.12.1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)”. Il provvedimento di sospensione, adottato dal personale ispettivo che fa riferimento solo alle violazioni prevenzionistiche, decade automaticamente, senza alcun adempimento a carico degli ispettori e senza alcuna richiesta del...

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