Accertamento, riscossione e contenzioso
01 Agosto 2026
Sospensione estiva, effetti su adempimenti, atti e contraddittorio
La pausa feriale incide in modo differenziato sui termini fiscali, interessando sia gli adempimenti con scadenza nel mese di agosto, sia le attività istruttorie e le fasi del contraddittorio preventivo. La sospensione dal 1.08 al 4.09 si applica solo ad alcune tipologie di atti, mentre altre restano escluse.
Adempimenti ordinari - La disciplina degli adempimenti fiscali nel mese di agosto è regolata dagli artt. 17 e 20, c. 4 D.Lgs. 241/1997, che prevedono un differimento automatico delle scadenze ricadenti tra il 1.08 e il 20.08. Questa disciplina riguarda:- F24 periodici (Iva, ritenute, contributi);- imposte dirette;- versamenti dichiarativi.Differimento comunicazioni di irregolarità e controlli formali - La gestione degli avvisi bonari nel periodo estivo è regolata da 2 diversi meccanismi normativi, che incidono su aspetti distinti del procedimento. Da un lato, l'art. 10 D.Lgs. 1/2024 prevede che le comunicazioni degli esiti della liquidazione automatica e del controllo formale non vengano inviate tra il 1.08 e il 31.08, determinando una sospensione dell'attività di notifica. Dall'altro, l'art. 7-quater D.L. 193/2016 stabilisce che i termini per effettuare il pagamento o per trasmettere la documentazione richiesta in risposta agli avvisi bonari restano sospesi dal 1.08 al 4.09, con ripresa del decorso dal giorno successivo.Come espresso in un precedente intervento, per il 2026, a fronte delle difficoltà operative segnalate dagli studi professionali, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la gestione dei controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, la documentazione relativa potrà essere trasmessa anche nei primi 15 giorni di settembre senza conseguenze pregiudizievoli.Sospensione feriale dei pagamenti da atti di riscossione - Ai sensi dell'art. 7-quater, c....