Accertamento, riscossione e contenzioso
18 Gennaio 2024
Sospensione per eventi eccezionali causa di guai eccezionali
Basandosi su interpretazioni del D.L. 159/2015 in materia di sospensioni applicate all’emergenza Covid, gli Uffici finanziari e soprattutto gli enti territoriali stanno notificando atti impositivi che parevano sepolti dal tempo.
L’art. 12 D.Lgs. 159/2015 ha introdotto ex ante una disciplina uniforme relativa alla sospensione dei termini per versamenti per eventi eccezionali.
La norma è stata predisposta dal Governo in attuazione della delega (art. 3 L. 23/2014) a operare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi, nel rispetto dei principi dello Statuto dei contribuenti. Tuttavia, il decreto delegato ha espressamente derogato alle disposizioni dello Statuto del contribuente approvate con L. 212/2000, sicché qualche giudice potrebbe finanche intravedere dei profili di legittimità costituzionale per eccesso di delega.
Il decreto introduce, di diritto, proroghe ai termini per l’esercizio dei poteri degli Uffici ogniqualvolta ci sia un’emergenza che comporta la sospensione dei termini di pagamento per lo stesso tributo.
L’aspetto preoccupante è che tali proroghe sono assai più generose di quelle concesse ai contribuenti creando una sproporzione che mal si concilia con i principi di bilanciamento cui il legislatore dovrebbe tendere. Così, ad esempio, l’art. 2 del decreto aggiunge ai termini di decadenza (e prescrizione) oltre all’intero periodo di sospensione dei pagamenti di cui usufruisce il contribuente anche un ulteriore periodo di 2 anni solari che decorrono dal 31.12 dell’anno in cui termina...