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Lavoro 08 Giugno 2023

Sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare

L’Inps, con circolare 31.5.2023, n. 49, ha riepilogato le disposizioni relative al welfare aziendale evidenziandone gli aspetti contributivi. Particolari indicazioni sono state fornite in relazione alla contribuzione a cassa e fondi.

Nel quadro della gestione del rapporto di lavoro dipendente, è presente il principio c.d. di armonizzazione delle basi imponibili secondo il quale, ad esclusione di specifici elementi indicati nelle disposizioni normative, tutto ciò che è imponibile fiscale deve essere assoggettato anche a prelievo contributivo. Partendo proprio da questo principio l’Inps, con la circolare in commento, evidenzia alcuni aspetti di disallineamento tra le 2 basi imponibili. Una prima differenza è rilevabile dall’art. 1 D.L. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.03.2023, n. 23, ove è stata stabilita la totale assoggettabilità ai fini contributivi dell’analoga misura del c.d. bonus carburante prevista per il 2023, che consente la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina o titoli analoghi ai sensi dell’art. 51, c. 3 del Tuir, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore, i quali, pertanto, restano esclusi ai soli fini dell'imposizione fiscale. Ai fini della gestione contributiva del welfare aziendale risulta particolarmente rilevante la gestione della contribuzione a casse e fondi. In particolare, è opportuno ricordare che l'art. 12, c. 4, lett. f) L. 153/1969 dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni...

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