Il disegno della legge di Bilancio 2026 dispone che, in caso di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, il contratto di lavoro possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al 1° anno di età del bambino.
Il disegno di legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17.10.2025, è stato presentato al Senato (A.S. 1689), dove si avvia il lungo percorso parlamentare.Tra le diverse misure per la famiglia e, in particolare, a favore della genitorialità, è importante segnalare una disposizione, introdotta per il “rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità” e contenuta nell'art. 51 del disegno di legge.La norma integra il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 26.03.2001, n. 151) e, in particolare, l’art. 4, inserendo, dopo il c. 2, la seguente disposizione: "2-bis. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino".L'art. 4, rubricato “Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo”, ai richiamati cc. 1 e 2 prevede che:- il datore di lavoro possa assumere personale con contratto a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del T.U. maternità e paternità (congedo per maternità, paternità, congedo parentale o per malattia del figlio);- l'assunzione di personale a tempo determinato, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, possa avvenire...