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Diritto
18 Marzo 2020
Sottrazione fraudolenta condizionata agli artifici
Un'operazione di incorporazione mediante fusione non integra alcun reato, qualora non sia concretamente accertata la natura artificiosa dell’operazione posta in essere.
Nel contesto della definizione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11, D.Lgs. 74/2000, si assiste a una variegata tipologia di interventi giurisprudenziali che non sempre giungono a univoche conclusioni. Si tratta di un reato dalla strutturazione complessa, in cui si fatica a tracciare un confine nel corretto bilanciamento delle pretese erariali, tendenti a garantite le pretese dei tributi e la salvaguardia dei diritti di matrice costituzionale del contribuente, in rapporto alla possibilità di disporre liberamente dei propri beni. Spesso tuttavia si perviene piuttosto superficialmente alla conclusione di non configurabilità del reato, frettolosamente escluso a causa dell'apparente mancanza di atti dispositivi di cui si possa rilevare una connotazione simulata o fraudolenta.
Sulla scorta di tale conclusione, sebbene ancorata a un regime ampiamente garantistico, si attesta la sentenza n. 8959, depositata il 5.03.2020, con cui la III Sez. Pen della Cassazione ha confermato la non configurabilità del reato di cui si discorre. La vicenda riguarda una fusione per incorporazione di una società (italiana) fortemente patrimonializzata che, a verifica non ancora ultimata, veniva incorporata in una società di diritto lussemburghese. Si osserva che tale altra entità faceva capo (in termini di gestione) ai medesimi soggetti: l’intento di sottrarre le garanzie erariali veniva ritenuto di tutta...