Sembrerebbe banale la conclusione già rilevabile dal titolo del presente articolo; tuttavia negli ultimi anni la giurisprudenza ci ha abituato ad approcciarci per lo meno con cautela a soluzioni immediate e di buon senso.
Si pensi a tutte quelle decisioni che hanno riguardato il “furto di modico valore”: il titolo potrebbe essere “il furto in azienda, di somme e beni aziendali, è causa di licenziamento” ma in realtà potremmo avere soprese modificando il testo del titolo in fretta e furia, in quanto i giudici spesso intervenuti sul tema hanno fatto valutazioni differenti, preservando il posto del lavoro a scapito della violata correttezza che dovrebbe sempre presidiare gli accordi tra le due parti contrattuali.
Ma veniamo alla vicenda trattata dall'ordinanza della Corte di Cassazione 19.02.2019, n. 4804.
Un dipendente ha impugnato il licenziamento in tronco posto in essere dal suo datore di lavoro in quanto imputato in un procedimento penale per illecita detenzione a fine di spaccio di una cospicua quantità di droghe. Il lavoratore in occasione della sua difesa ha sostenuto che l'azienda ha omesso di chiarire i profili soggettivi e oggettivi della condotta in grado di giustificare una rottura definitiva del rapporto fiduciario, tale da giustificare il licenziamento. Inoltre, il dipendente stesso lamentava che la lettera di contestazione disciplinare doveva avere a oggetto il solo fatto di essere stato coinvolto in...