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Imposte dirette 15 Maggio 2026

Spese ambulanza: detrazione del 19% solo per soggetti disabili

L’Agenzia delle Entrate nella guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, aggiornata a febbraio 2026, ha ribadito la detraibilità delle spese per il trasporto in ambulanza del disabile; tali spese vanno inserite senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

Spese ammesse - Sono riconosciute ai fini della detrazione le spese sostenute per:- il trasporto del soggetto con disabilità mediante autoambulanza, in quanto qualificabile come spesa di accompagnamento;- il servizio di trasporto del disabile effettuato da una Onlus, munita di regolare fattura per la prestazione resa, ovvero da altri enti o soggetti che annoverino tra le proprie finalità istituzionali l’assistenza alle persone con disabilità (ad esempio, il Comune).Misura della detrazione - La detrazione d’imposta, pari al 19%, spetta sull’intero importo della spesa sostenuta, senza applicazione della franchigia di 129,11 euro. La detrazione può essere fruita anche dal familiare che ha sostenuto la spesa, purché la persona con disabilità risulti fiscalmente a suo carico.Le spese in questione devono essere indicate separatamente nel rigo E3 del modello 730 denominato “Spese sanitarie per persone con disabilità”.Tracciabilità dei pagamenti - La detrazione per le spese sanitarie sostenute in favore di persone con disabilità è riconosciuta a condizione che il pagamento dell’onere avvenga mediante strumenti tracciabili, quali bonifico bancario o postale, ovvero altri sistemi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dell’operazione.Documentazione da conservare - Ai fini del riconoscimento della detrazione, è necessario conservare la seguente documentazione:- certificazione attestante la disabilità fisica, psichica o sensoriale, rilasciata...

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