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Diritto 15 Giugno 2021

Spese assicurative ai fini del rilevamento del tasso usurario

La Corte di Appello di Milano (provvedimento 11.02.2021) ha ribadito che devono essere conteggiate anche tali voci.

In materia si rilevamento del tasso usurario, spicca la sentenza 11.02.2021 della Corte d'Appello di Milano. La pronuncia cita il precedente della Corte di Cassazione n. 22458/2018, dove è espressamente esaminata la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 180/1950 e il carattere non remunerativo della polizza. A tale riguardo, il giudice di legittimità ha osservato che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non è incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, e va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta e indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4 delle Istruzioni UIC (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi – agosto 2009) rilevante ai fini del calcolo del TEG. Si deve, infatti, rimarcare che la deroga prevista al detto paragrafo C4 non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del testo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale. La Suprema Corte, dopo aver richiamato il precedente (Cass....

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