RICERCA ARTICOLI
Diritto 22 Giugno 2021

Spese di esecuzione dovute dalla notifica del pignoramento

Secondo la Corte di Cassazione (ord. 9877/2021) il dovere di adempimento scatta dal momento dell'avvenuta consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario.

Una banca pagava spontaneamente un proprio debito omettendo però di includere anche le spese relative all'atto di pignoramento già notificato. La Corte di Cassazione, investita della questione, traeva spunto per riepilogare il trattamento sia delle spese relative al precetto (atto che precede il pignoramento) sia quelle relative al pignoramento, osservando che se il pagamento spontaneo (in quanto integralmente satisfattivo dell'importo dovuto a quella data) deve ritenersi avvenuto prima dell'inizio dell'esecuzione, certamente quest'ultima risulterebbe illegittima sin dal suo inizio e le relative spese non sarebbero dovute al creditore procedente. Se, al contrario, il pagamento deve ritenersi intervenuto dopo l'inizio dell'esecuzione, le spese di pignoramento (e comunque le spese di esecuzione fino a quel momento sostenute dal creditore) certamente sarebbero dovute dal debitore e di conseguenza se ne dovrebbe tener conto anche al fine di valutare l'integrale satisfattività del pagamento stesso e quindi la possibilità di prosecuzione della procedura esecutiva. In tema di spese inerenti alla notifica del titolo esecutivo e alle attività di redazione e notifica del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, ne è dovuto il pagamento da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.