C’è un vizio duro a morire nelle aule dei Giudici di Pace e dei Tribunali, una sorta di “resistenza etica” che il difensore tributario incontra spesso: la tendenza del giudicante a ragionare non secondo diritto, ma secondo una presunta equità sostanziale. Il ragionamento è noto: “Hai vinto perché l’Ufficio ha sbagliato a notificare, ma il debito c’era, quindi pagati il tuo avvocato”. Un approccio salomonico che la Corte di Cassazione ha recentemente demolito con l’ordinanza 22.01.2026, n. 1481, ponendo un argine a una discrezionalità che finisce per svuotare la vittoria processuale del contribuente.
Caso: la vittoria “formale” non è una vittoria a metà - La vicenda è ricorrente nella pratica. Un contribuente impugna un’intimazione di pagamento eccependo la prescrizione e l’omessa notifica delle cartelle presupposte. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resta contumace e l’atto viene annullato: la notifica non è provata, dunque la pretesa cade. Nonostante ciò, il Tribunale compensa le spese, ritenendo “ingiusto” addossarle alla collettività perché l’annullamento dipenderebbe da un motivo “meramente formale” e il debito deriverebbe da una condotta illecita del contribuente. In sintesi: ragione giuridica sì, rimborso delle spese no.
Stoccata della Cassazione: il processo non è un tribunale etico - La Suprema Corte ribalta l’impostazione, ricordando che il processo civile e tributario è governato dal principio victus victori. Non vi è spazio per valutazioni moralistiche né per giudizi sulla “meritevolezza” del contribuente. La violazione delle regole sulla notifica non è un cavillo, ma un vizio di rito dirimente: se l’Amministrazione non prova la notifica, è integralmente soccombente. Compensare le spese richiamando una presunta “condotta illecita” del cittadino viola l’art. 92 c.p.c., che consente la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca, novità della questione o gravi ed eccezionali ragioni. E la negligenza dell’Ente impositore non rientra in nessuna di queste ipotesi.
Spunti operativi per la pratica di studio - Questa ordinanza offre indicazioni immediatamente spendibili:
- attacco preventivo sulle spese. Nei ricorsi fondati su vizi di notifica o prescrizione è opportuno richiamare espressamente la sentenza della Cassazione n. 1481/2026, segnalando che una compensazione basata su valutazioni “di merito” è oggi censurabile;
- contumacia dell’Ente. L’assenza di difesa non attenua la soccombenza. Se l’Amministrazione non prova la notifica, perde integralmente, con conseguente condanna alle spese;
- valore economico del vizio formale. La pronuncia restituisce dignità anche ai ricorsi su importi contenuti, incidendo positivamente sul rapporto costi/benefici per il contribuente.
Conclusioni - I vizi di notifica non sono scappatoie, ma presidi di legalità. Utilizzare la regolazione delle spese con finalità “educative” o per tutelare le casse pubbliche non è conforme a diritto. Se l’agente della riscossione non sa notificare i propri atti, il costo della sua inefficienza non può ricadere su chi ha dovuto difendersi. La giustizia non è carità: è applicazione delle regole, e la regola è che chi sbaglia, paga.
