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Diritto del lavoro e legislazione sociale 05 Settembre 2026

Spetta al lavoratore decidere come utilizzare il congedo straordinario

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che le modalità temporali di fruizione rientrano nella sfera decisionale del lavoratore, che però resta obbligato a una leale collaborazione con il datore di lavoro.

“Il congedo straordinario di cui all’art. 42, c. 5 D.Lgs. 151/2001 si configura come una sospensione del rapporto di lavoro, fruibile in modo continuativo o frazionato su base giornaliera, entro il limite massimo complessivo di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa e consente al lavoratore dipendente di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa per garantire un’assistenza effettiva e continuativa a un familiare riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 L. 104/1992, assicurando al medesimo copertura economica e previdenziale”: è con questa premessa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) introduce la nota n. 950/2026 che mira a chiarire le modalità di fruizione, appunto, del congedo straordinario da parte degli aventi diritto.Titolo legittimante per l’astensione dal lavoro è la preventiva autorizzazione dell’Inps, che non esonera però il lavoratore dall’obbligo di informare il datore di lavoro, trattandosi di un’assenza incidente sull’organizzazione aziendale.In ragione della sostanziale omogeneità della ratio assistenziale, l’Inl richiama gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nn. 31/2010 e 1/2012 (che si riferiscono ai permessi mensili di cui all’art. 33 L. 104/1992) per chiarire che, “in un’ottica di contemperamento tra l’esigenza di buon andamento dell’attività imprenditoriale e il diritto all’assistenza da parte del disabile, il datore di lavoro può...

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