Enti locali 14 Ottobre 2020

Split payment, il recupero dell'imposta versata in eccedenza

Con la risposta a interpello 18.09.2020, n. 378, l'Agenzia delle Entrate torna sull'Iva pagata in ottemperanza al c.d. “split istituzionale”.

Dall'avvento dello split payment (1.01.2015) si è posto il problema per gli Enti Locali di recuperare l'Iva versata nelle casse dello Stato in sede di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (art. 4 D.M. 23.01.2015) ogni volta che l'ente effettua un versamento in eccedenza rispetto al dovuto. È bene chiarire subito di che cosa si parla: del versamento in eccesso eseguito entro il giorno 16 del mese n+1, per errore materiale, rispetto a quanto addebitato in fattura dai fornitori per il mese di competenza n (mese di pagamento delle fatture). Non è invece il caso dell'Iva che l'ente ha ritenuto di avere versato in eccesso per una valutazione di merito dell'imposta addebitata dal fornitore (aliquota superiore a quella spettante). Questione assai spinosa, quest'ultima, ancora non risolta dal punto di vista legislativo, affrontata lacunosamente dall'Agenzia delle Entrate (vedasi la risposta n. 109 del 21.04.2020), non ancora (almeno così pare dall'assenza di pubblicazioni in merito) oggetto di statuizioni giurisprudenziali. Già nel 2019 l'Agenzia delle Entrate (risposta all'interpello n. 243) aveva confermato quanto sempre sostenuto dalla dottrina: il versamento in eccesso di Iva split istituzionale costituisce un indebito oggettivo ex art. 2033 e segg. C.C., ragion per cui è legittima la compensazione con i debiti sorti successivamente. Il passaggio del documento di prassi era...

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