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Diritto 30 Luglio 2021

Spunti di riflessione sulla sottoscrizione del ruolo d'imposta

L'omessa sottoscrizione del ruolo d'imposta non costituisce un'infrazione tale da cagionare l'invalidità dello stesso.

La Cassazione (ordinanza 8.07.2021, n. 19405) ha chiarito in maniera tanto puntuale quanto inequivocabile che, avuto riguardo alla definizione dei requisiti formali propri del c.d. “ruolo d'imposta”, secondo quanto sancito ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 602/1973, non possa ritenersi sussistente la previsione di una sanzione afferente ad ipotesi di un suo difetto di sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, gravando un onere di fornir prova contraria a carico del contribuente eventualmente interessato, il quale, in ipotesi di proposizione di doglianze di sorta in merito, non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi evidentemente dotati di requisiti di specificità e concretezza in merito alla validità delle proprie rimostranze. Tale intervento offre un interessante spunto di riflessione sulla natura e rilevanza della firma del “ruolo” per il perfezionamento del titolo esecutivo tributario, soprattutto in termini di mancata condivisione dell'assunto. Relativamente agli atti impositivi, può certamente affermarsi che la carenza del requisito della sottoscrizione comporta di norma l'illegittimità del provvedimento impositivo emanato. In tale contesto si denota, tuttavia, come il...

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