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Diritto
28 Aprile 2023
Stabile organizzazione e prevalenza della sostanza sulla forma
Per l’individuazione della stabile organizzazione non si deve attingere unicamente ad accertamenti di carattere formale, essendo dirimente il fattore sostanziale che definisce in concreto la presenza di una branch straniera.
La Cassazione (Sez. V civ., sent. 27.01.2023, n. 2597) interviene su una situazione spesso dibattuta riguardante la sussistenza o meno di una stabile organizzazione, chiarendo in maniera piuttosto semplice che, ai fini di eventuali contestazioni in materia di imposizione diretta degli enti societari, onde procedere all’individuazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano di un soggetto non residente, l’accertamento deve essere sempre esperito tenendo presente non soltanto il dato formale, ma soprattutto il dato sostanziale emergente dagli accertamenti esperiti dagli organi di controllo. Ciò posto, per contestare l’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente è indispensabile che si verifichi la sussistenza di una presenza attualmente e concretamente incardinata nel territorio dello Stato e che questa presenza sia dotata di una certa stabilità e autonomia. Si tratta di criteri che possono essere desunti dal riscontro di sede d'affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito e che si atteggi in ogni caso come entità autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre.
Richiamando anche le prescrizioni contenute nel Modello OCSE, l'espressione "stabile organizzazione" deve essere intesa quale "sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività". Circa l'elemento costitutivo della...