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Diritto
05 Febbraio 2021
Stabile organizzazione, si valorizza il fattore dinamico
Non si deve conferire preminenza al dato formale della sede in cui si incassano i corrispettivi, ma a tutte le attività in divenire, correlate al criterio dell’attività remunerativa.
Per la configurazione di una stabile organizzazione, è oramai assodato che la presenza del soggetto economico di riferimento deve essere stabilmente incardinata all’interno del territorio dello Stato e che si deve trattare altresì di una sede d'affari autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre, idonea anche solo prevedibilmente a produrre reddito. Gli elementi costitutivi per attestare la presenza di una stabile organizzazione, quindi, rappresentati dal fattore materiale e oggettivo scaturente dalla presenza di una "sede fissa di affari", e dal fattore dinamico integrato dall’effettivo esercizio di una determinata attività produttiva. Tenuto conto di tali principi, la Cassazione (Cass. civ. Sez. V, ordinanza 22.01.2021, n. 1301), mettendo in risalto il secondo aspetto che attiene all’elemento dinamico imperniato sul criterio dell'attività, ha ritenuto sussistente una stabile organizzazione mediante apprezzamento, non già il luogo in cui si concludevano i contratti e veniva incassato il corrispettivo per la prestazione di servizi turistici, bensì il luogo in cui tali servizi (nello specifico, di ristorazione) venivano resi alla clientela.
Tale conclusione, d’altronde, all’approccio pragmatico definito anche dall’OCSE con riferimento alla determinazione del reddito della stabile organizzazione (“functional separate entity approach”). Metodica che consentirebbe,...