Stablecoin in euro con aliquota al 26%, per le altre tassazione al 33%
Dal 1.01.2026 scatta la nuova imposta sulle plusvalenze da cripto-attività. Solo le stablecoin in euro “MiCA compliant” restano al 26%. Le cripto-attività entrano nel patrimonio mobiliare ISEE.
Dal 1.01.2026, il quadro fiscale delle cripto-attività subisce un rilevante inasprimento, con l’innalzamento dell’aliquota sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalla cessione, permuta o detenzione di cripto-attività al 33% (art. 1, c. 24 L. 30.12.2024, n. 207). La nuova disciplina, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 e “confermata per il 2026”, si applica a tutte le cripto-attività, con la sola eccezione di una specifica categoria di “stablecoin denominate in euro”, per le quali resta in vigore l’aliquota ridotta del 26% secondo quanto previsto dalla disciplina generale e dai rinvii al Regolamento MiCA.Nuova aliquota del 33%: ambito oggettivo e decorrenza - L’aliquota del 33% si applica alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all’art. 67, c. 1, lett. c-sexies) del Tuir, “realizzati dal 1.01.2026”, indipendentemente dalla data di acquisto delle cripto-attività. Non è stato previsto alcun regime transitorio o meccanismo di salvaguardia: pertanto, anche le plusvalenze maturate su asset acquistati in anni precedenti saranno assoggettate alla nuova aliquota se la cessione o la permuta avvengono dal 2026. La disciplina si applica sia in regime dichiarativo (art. 5 D.Lgs. 461/1997), sia in regime di risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 D.Lgs. 461/1997).Regime speciale per le stablecoin in euro - La legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 28) introduce un regime di favore per i redditi diversi derivanti da operazioni di...