Con parere del 1.08.2019, n. 170828 il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta al quesito posto da una Camera di Commercio, fornisce chiarimenti sull'ammissione di 2 start-up nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Entrambe le società, singolarmente, presentavano i requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione in sezione speciale ma, sulla base di una verifica generalizzata intervenuta dopo la seconda iscrizione, la Cciaa ha constatato che le società presentavano, oltre a una denominazione evidentemente simile, le seguenti caratteristiche:
- sede legale allo stesso indirizzo;
- identico oggetto sociale;
- attività prevalente denunciata identica;
- presenza nella compagine sociale dell'altra start-up innovativa (e quindi stessi soci);
- presenza dello stesso soggetto come componente dell'organo amministrativo.
Il Ministero evidenzia innanzitutto che, al caso proposto, trova applicazione l'art. 1, c. 2 D.L. 24.01.2012, n. 1 che così dispone: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari...