Da quanto piove sulle nostre scrivanie le disposizioni dello Statuto del Contribuente vengono completamente disattese, in barba alla sventolata “compliance”.
L’art. 6 dello Statuto del Contribuente (L. 27.07.2000, n. 212) detta una serie di disposizioni il cui contenuto può estremamente essere riassunto nel principio che l’Amministrazione Finanziaria deve informare il contribuente nel modo più semplice e comprensibile possibile sia sull’evolversi della normativa (e anche tempestivamente, vedasi la recente circolare sugli oneri deducibili e detraibili, arrivata a termini scaduti) che sul mancato riconoscimento di crediti o l’irrogazione di una sanzione, a parte informarlo in estrema sintesi la conferma dell’applicazione della compliance.
Così purtroppo non è, considerato cosa piove sulle nostre scrivanie, dove il principio di “sapere agevolmente e comprensibilmente” cosa mi contesti risulta tradito, così come è tradito anche dagli avvisi dell’Inps per il recupero di somme dovute a titolo di contribuzione da parte di artigiani e commercianti.
Per iniziare i c.d. “avvisi bonari” non sono estremamente chiari, per rispettare lo Statuto del Contribuente dovrebbero essere impostati sullo stile “ha versato la seconda rata delle imposte in ritardo, i termini scadevano il ….mentre il versamento risulta effettuato il …” e non un codice tributo, una data di scadenza e una data di versamento, magari con dei trattini indicati nella data di versamento, per capirci meglio tipo quelli che scadevano, per gli anni...