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Diritto 10 Giugno 2019

Stipendi, sequestro penale preventivo del conto corrente


In sede penale come nelle esecuzioni civili in materia di pignoramenti, il sequestro preventivo per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati, in relazione alle retribuzioni corrisposte dallo Stato e da altri enti è consentito solo nei limiti del quinto, essendo, per giurisprudenza consolidata, gli altri 4/5 riconducibili all'area dei diritti inalienabili della persona. Questa disciplina dettata espressamente per i dipendenti pubblici (D.P.R. 180/1950) trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti del settore privato in seguito all'estensione apportate dalle leggi 311/2004 e 80/2005 al D.P.R. citato. Il divieto di pignoramento, ribadito anche dall'art. 545 c.p.c. per le somme eccedenti il quinto, non opera una volta che le somme corrisposte a titolo di stipendio o retribuzioni si siano confuse con il patrimonio del debitore. Discorso a parte deve però essere effettuato sulle somme dovute per i titoli di cui sopra che siano accreditate sul conto corrente bancario o postale. L'art. 545, c. 8 c.p.c., così come modificato dal D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015 prevede infatti ora che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di...

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