In sede penale come nelle esecuzioni civili in materia di pignoramenti, il sequestro preventivo per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati, in relazione alle retribuzioni corrisposte dallo Stato e da altri enti è consentito solo nei limiti del quinto, essendo, per giurisprudenza consolidata, gli altri 4/5 riconducibili all'area dei diritti inalienabili della persona. Questa disciplina dettata espressamente per i dipendenti pubblici (D.P.R. 180/1950) trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti del settore privato in seguito all'estensione apportate dalle leggi 311/2004 e 80/2005 al D.P.R. citato.
Il divieto di pignoramento, ribadito anche dall'art. 545 c.p.c. per le somme eccedenti il quinto, non opera una volta che le somme corrisposte a titolo di stipendio o retribuzioni si siano confuse con il patrimonio del debitore.
Discorso a parte deve però essere effettuato sulle somme dovute per i titoli di cui sopra che siano accreditate sul conto corrente bancario o postale. L'art. 545, c. 8 c.p.c., così come modificato dal D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015 prevede infatti ora che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di...