La L. 205/2017 (art. 1, cc. 910-914) ha introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni. Dal 1.07.2018, i datori di lavoro o committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Da tale data, è vietato il pagamento in contanti della retribuzione e di ogni suo anticipo.
L'obbligo, introdotto con la legge di Bilancio 2018, si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 C.C., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Sono invece esclusi dall'obbligo i rapporti di lavoro costituiti con le Pubbliche Amministrazioni e il rapporto di lavoro domestico.
Il pagamento in contanti delle retribuzioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. L'Ispettorato è già intervenuto sull'argomento (note 5828 e 9294 del 2018) chiarendo che l'illecito si perfeziona “ogni qualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente” e, anche, che la formulazione della norma fa riferimento, nell'applicazione della sanzione, alla “totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.
Alla luce di queste interpretazioni, è stato sollevato il problema dell'applicazione alla fattispecie dell'istituto del concorso formale di illeciti di cui all'art. 8, c. 1 L. 689/1981. Il cumulo giuridico è un regime tipizzato dal diritto penale e il citato art. 8 lo estende alle sanzioni amministrative. Il concorso si realizza quando con la stessa azione o omissione viene violata più volte la stessa norma incriminatrice (omogeneo) o vengono violate norme diverse (eterogeneo).
La giurisprudenza è pressoché unanime nell'escludere l'applicazione del regime del cumulo giuridico nei “casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte” (Cass. sent. 26434/2014; 5252/2011; 12974/2008; 12844/2008). La violazione di tale precetto, reiterata per più mesi, non può che essere ricondotta ad una pluralità di violazioni, a prescindere se l'illecito riguarda uno o più lavoratori. Escludendosi una configurazione unitaria delle condotte da cui scaturiscono le ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 1, c. 913 L. 205/2017, non appare utilizzabile il regime del cumulo giuridico previsto dall'art. 8, c. 1 L. 689/1981.
