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Società e contratti 01 Aprile 2026

STP e ritenute: continuità fiscale nella trasformazione

L'Agenzia delle Entrate (interpello 26.03.2026, n. 85) ha fatto chiarezza su un tema di rilievo operativo nell'ambito delle riorganizzazioni degli studi professionali, ovvero la gestione delle ritenute d'acconto nel passaggio da associazione professionale a società tra professionisti (STP).

Con la risposta all’interpello 26.03.2026 n. 85 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla gestione delle ritenute d’acconto nel percorso di trasformazione da associazione professionale (ex art. 5 del Tuir) a società tra professionisti (STP). Il caso analizzato ha riguardato uno studio di consulenti del lavoro che, con efficacia dal 1.01.2026, si è trasformato in STP S.r.l. Il quesito ha riguardato la facoltà, per i soci, di riattribuire alla preesistente associazione le ritenute d’acconto non compensate individualmente in sede di dichiarazione per l’anno d’imposta 2025 e sulla possibilità, per la STP subentrante, di utilizzare queste ritenute in compensazione.La soluzione tracciata dall’Agenzia si è basata su 2 normative tra loro complementari:- l’art. 177-bis del Tuir (introdotto dal D.Lgs. 192/2024), che sancisce la neutralità fiscale nelle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, incluse le trasformazioni tra associazione e STP. Questa disposizione garantisce la continuità delle posizioni attive e passive e dei valori fiscalmente riconosciuti, evitando salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio tra regimi reddituali differenti;- l’art. 2498 c.c., che assicura continuità nei rapporti giuridici e nella titolarità di diritti e obblighi a seguito di operazioni di trasformazione.A completamento del quadro, rileva la disciplina operativa delineata dalla circolare n. 56/E/2009 e dalla prassi successiva...

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