Imposte dirette 21 Settembre 2024

Stretta sulla deducibilità delle polizze Key Man

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24022/2024, ha introdotto nuove e più stringenti regole per la deducibilità fiscale dei premi assicurativi legati alle polizze Key Man, limitando notevolmente i casi in cui è possibile beneficiare di tale agevolazione.

La polizza Key Man, uno strumento di fondamentale importanza per le aziende, in particolare quelle di dimensioni medio-piccole, ha visto recentemente restringersi il campo di applicazione della deducibilità fiscale dei relativi premi assicurativi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24022/2024, ha infatti introdotto un nuovo e rigido requisito per beneficiare di tale agevolazione: l'azienda deve essere l'unico beneficiario della polizza.Nodo cruciale: il beneficiario della polizza - La sentenza in esame ha analizzato il caso di un'impresa che aveva stipulato una polizza Key Man a favore del suo amministratore delegato, indicando come beneficiari i suoi familiari/eredi. La Corte ha negato la deducibilità del premio, motivando la sua decisione con l'assenza del requisito dell'inerenza del costo. Secondo la Cassazione, affinché il costo di una polizza Key Man sia deducibile, è necessario che il beneficiario sia “l'azienda stessa”. Solo in questo caso, infatti, si può affermare che il costo sostenuto (art. 109 del Tuir) è strettamente correlato all'attività d'impresa e diretto alla produzione del reddito.Esempio pratico - Immaginiamo un'azienda produttrice di software che ha stipulato una polizza Key Man a favore del suo CTO (Chief Technology Officer), figura chiave per lo sviluppo dei prodotti. Inizialmente, la polizza era intestata ai “familiari” del CTO. A seguito della sentenza della Cassazione, l'azienda dovrà modificare il contratto, indicando se...

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