Quando il datore di lavoro non adempie al suo obbligo retributivo e/o contributivo, omettendo di versare le somme dovute nei modi e nei tempi previsti dal contratto, dalla legge o dal CCNL, l’ordinamento tutela la posizione del lavoratore mediante la predisposizione di strumenti, di natura sia sostanziale sia processuale, il cui insieme può essere considerato alla stregua di un vero e proprio statuto del credito di lavoro, espressione del precetto di cui all’art. 36 Cost. Tali istituti sono strumentali al soddisfacimento della pretesa avanzata dal lavoratore nelle varie sedi processuali in cui può agire per vedersi riconosciute le somme cui ha diritto, sia essa quella ordinaria, quella cautelare o esecutiva.
Sotto il profilo processuale, un istituto strumentale al rafforzamento della posizione del creditore-lavoratore è rappresentato dalla provvisoria esecutività della sentenza pronunciata in suo favore, salvo che da essa possa derivare un gravissimo danno per il datore (art. 431 c.p.c.).
Nella stessa ottica, l’art. 423 c.p.c. consente al giudice del lavoro di disporre con ordinanza le somme non contestate, nonché il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Ancora, ai sensi dell’art. 429, c. 3, c.p.c. il giudicante è tenuto, contestualmente all’adozione della sentenza di condanna...