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Diritto
09 Novembre 2021
Strumenti di contestazione dei compensi del custode
Per la Cassazione (sent. 21874/2021) il rimedio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 è limitato alle questioni sul quantum della liquidazione del custode, con esclusione di quelle relative all'individuazione della parte tenuta al pagamento.
Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare il giudice dell'esecuzione liquidava il compenso del custode, ponendolo a carico del creditore procedente, ma questi proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione, ex art. 170 D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.), sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto essere posto a carico del debitore. Dal momento che l’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale, il creditore procedente proponeva ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, rilevava come la decisione impugnata fosse pienamente conforme ai principi di diritto già affermati in materia nel senso che l'ambito applicativo del rimedio di cui all'art. 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all'individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell'ausiliario.
Laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui è indicata la parte tenuta al pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi anche laddove si intenda contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni...