L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito delle sue attività, esegue tra l'altro controlli presso le imprese per accertare tutte quelle violazioni, sia di natura penale che amministrativa, nell'ambito del rapporto di lavoro di fatto esistente tra datore di lavoro e dipendente, assumendo un ruolo di “garante”. Nel corso del procedimento amministrativo che si instaura, esercita una serie di poteri nei confronti dell'impresa quali: il potere di accesso legittimato dal D.P.R. 520/1955 (art. 8), dal D.P.R. 463/1983 (art. 3) e dal D.Lgs. 124/2004 (art. 13); quelli previsti dagli artt. 350, 351 e 362 c.p.p., in presenza di fatti penalmente rilevanti; quelli previsti dall'art. 3 D.L. 463/1983, richiedendo notizie e informazioni a dipendenti e datori di lavoro; e quelli previsti dal D.Lgs. 120/2004 ovvero: diffida obbligatoria, accertativa, disposizione, prescrizione, conciliazione monocratica; sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza della condizione richiamata nel D.Lgs. 81/2008.
L'esercizio di questi poteri comporta per gli ispettori dell'INL, in qualità pubblici ufficiali, l'obbligo di rispettare le prescrizioni del codice di procedura penale, nonché il codice deontologico di cui al D.M. 15.01.2014 (Ministero del Lavoro) che ne definisce il modus operandi, prevedendo i seguenti 5 capi: Definizione e finalità; Attività propedeutiche agli accertamenti; Accesso ispettivo...