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Lavoro 03 Luglio 2019

Strutture aziendali complesse e responsabilità del datore di lavoro


Quali sono i limiti della responsabilità del datore di lavoro nelle strutture aziendali complesse, in caso di infortunio? La sentenza della Corte di Cassazione n. 25977/2019 dà una serie di utili indicazioni, per quanto attiene in particolare all'individuazione dei limiti di efficacia attribuibili alla delega conferita dal datore di lavoro ai fini dell'esonero dalla sua responsabilità. È ben noto che la delega di funzioni, prevista dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Al riguardo, è questione dibattuta l'individuazione del perimetro di responsabilità del datore di lavoro in caso di delega. Nella citata ordinanza si argomenta che, in caso di delega, la vigilanza del datore di lavoro non può avere come oggetto “la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni” che la norma affida al garante, riguardando invece “la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato”, cui consegue la netta distinzione dell'obbligo del delegante rispetto a quello del delegato, al quale sono trasferite le competenze attinenti alla gestione del rischio lavorativo, e che non impone al delegante il controllo, istante per istante, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. Relativamente alle strutture aziendali complesse,...

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