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Diritto 31 Dicembre 2020

Studi di settore come integrazione a presunzioni legali

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12.11.2020, n. 25525, ha confermato che l'accertamento tributario si può basare anche solo sulla determinazione del reddito mediante l'applicazione di indici presuntivi. Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria.

Una società riceveva un avviso di accertamento ai fini Iva, Ires e Irap, con il quale, a seguito di contraddittorio, erano stati ricostruiti i ricavi sulla base degli studi di settore e aveva provveduto a proporre ricorso. La C.T.P. accoglieva l'impugnazione; avverso tale sentenza il Fisco ricorreva in appello, ma il gravame veniva rigettato. L'Agenzia delle Entrate ricorreva allora per Cassazione deducendo con unico motivo che la C.T.R. avesse indebitamente svalutato il meccanismo presuntivo scaturente dalle incongruenze tra studio di settore e dichiarazione e omesso la valutazione sulla personalizzazione dello studio compiuto dall'Ufficio fiscale, in ragione delle circostanze concrete in cui operava la contribuente nell'anno di imposta. Con l'ordinanza 12.11.2020, n. 25525 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte ribadisce l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23252/2019, n. 22347/2018) secondo il quale la determinazione del reddito mediante l'applicazione degli studi di settore a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono anche da sole sufficienti ad assicurare un valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa....

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